730 precompilato: le risposte della stampa specializzata
La mancata indicazione di un reddito nel 730 precompilato a causa della mancata trasmissione della Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta impone al contribuente l'obbligo di integrare la dichiarazione precompilata. In caso contrario, infatti, il contribuente non sarà esonerato in caso di controlli dall'applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele. E' questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione di un incontro con la stampa specializzata e ufficializzati nella circolare n. 26/E/2015.
Agenzia delle Entrate, circolare 07/07/2015, n. 26/E
EXPO Milano 2015: le risposte delle Entrate
Dalle regole di applicazione dell’IVA ai vari obblighi contabili, fino alla rivendita dei biglietti di ingresso al EXPO Milano 2015: nella circolare n. 25/E del 7 luglio l’Agenzia delle Entrate raccoglie le risposte fornite negli ultimi mesi alle Frequently asked questions (FAQ) dei partecipanti, mettendo a disposizione dei soggetti che partecipano a EXPO Milano 2015 un vademecum sulle questioni di fiscalità di maggiore interesse per gli operatori.
Agenzia delle Entrate, circolare 07/07/2015, n. 25/E
Autotrasportatori: agevolazioni fiscali 2015
L’Agenzia delle Entrate ha reso note le agevolazioni fiscali riconosciute per il 2015 a favore degli autotrasportatori:
1) facoltà di recupero fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo delle somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il recupero dovrà avvenire tramite compensazione in F24 con utilizzo del codice tributo 6793
2) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è confermata una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, comma 5, T.U.I.R.) nelle seguenti misure:
- 8 euro per i trasporti all’interno della Regione e di quelle confinanti
- 30 euro per gli altri trasporti.
Agenzia delle Entrate, comunicato 2 luglio 2015
Computo del termine per l’accertamento in Dogana
Ai fini del rispetto del termine previsto dallo Statuto del contribuente per l’emanazione dell’atto impositivo in caso di verifiche fiscali presso i locali destinati all’esercizio dell’attività, per data di emanazione dell’atto deve intendersi quella in cui lo stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito del relativo potere, ossia, la data dell’atto medesimo. L’Agenzia delle Dogane precisa che il principio affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11088/2015) deve ritenersi applicabile anche nelle diverse ipotesi di avvisi di accertamento emessi a seguito di revisione dell’accertamento effettuata “d’ufficio ed in ufficio”, al fine di assicurare, anche in tali fattispecie, la piena partecipazione dell’interessato al procedimento impositivo.
Agenzia delle Dogane, nota 8 giugno 2015, n. 65329/RU
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