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contributi professionisti e rottamazione ter

27 marzo 2019

Torna in auge una questione ben nota: quella dell’applicazione della disciplina della rottamazione (e del saldo e stralcio) per i contributi dovuti alle casse di previdenza dei professionisti. La Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha, infatti, informato, in via preventiva, i propri iscritti del fatto che non potranno beneficiare delle definizioni agevolate previste dal decreto fiscale e dalla legge di Bilancio 2019. Gli iscritti si trovano ancora una volta nell’incertezza più assoluta. Tanto più che le stesse Casse previdenziali non stanno assumendo comportamenti uniformi: la Cassa forense, ad esempio, consente agli avvocati di accedere ai benefici fiscali.

 
La Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili va all’attacco e, in via preventiva, scrive agli iscritti informandoli che non potranno beneficiare della disciplina del saldo e stralcio e neppure della rottamazione ter.
Torna dunque a proporsi una “vecchia” questione che, essendo ben nota, avrebbe potuto essere gestita in maniera diversa.
Gli iscritti alle Casse previdenziali si trovano ancora una volta nell’incertezza più assoluta.
Le incertezze risultano tra l’altro alimentate dai comportamenti assunti dalle stesse Casse previdenziali che si stanno comportando diversamente. Ad esempio, la Cassa di previdenza che accoglie l’iscrizione degli avvocati consente ai professionisti di accedere ai benefici in rassegna.

Saldo e stralcio

La disciplina del saldo e stralcio è contenuta nell’art. 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018. Il comma 185 non fa sorgere dubbi sulla volontà del legislatore di comprendere nel perimetro della predetta disciplina anche i contributi dovuti alle casse previdenziali dai professionisti.
La disposizione in rassegna così dispone: “possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento”.
Il legislatore prevede come unica limitazione che l’importo dei contributi iscritti a ruolo derivi dal mancato versamento e non sia conseguenza diretta di un accertamento.

Rottamazione ter

La disciplina della rottamazione ter è, sotto questo profilo, meno chiara.
L’art. 3, D.L. n. 119/2018 non contiene un esplicito riferimento ai contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti. Tuttavia, diversi commentatori si sono espressi positivamente sulla possibilità di “rottamare” anche i predetti contributi, nel presupposto che la disposizione citata individui tassativamente le fattispecie escluse dal beneficio in rassegna.
L’esclusione, quindi l’impossibilità della rottamazione, riguarda sicuramente le Casse di previdenza che non riscuotono i contributi a mezzo ruolo.

La posizione delle Casse e la giurisprudenza

La posizione negativa della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti è fondata sull’autonomia riconosciuta all’ente sulla base della legge istitutiva. In questo senso si è anche espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 7/2017. La decisione della Consulta ha precisato che il risparmio delle Casse poteva essere trattenuto dai medesimi enti senza che lo stesso fosse destinato allo Stato. Ciò con l’intento di tutelare l’equilibrio economico-finanziario dell’ente.
In senso favorevole alla rottamazione si è espressa l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 29 del 14 febbraio 2018. Secondo il giudice delle leggi, la rottamazione intende evitare che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata ad Equitalia, erediti un arretrato tale da condizionare l’avvio della riforma strutturale della riscossione. Questa soluzione, anche se non riguardante direttamente le Casse previdenziali dei professionisti, sembra poter rafforzare la soluzione favorevole alla rottamazione.
Infine, nel senso favorevole alla completa autonomia delle Casse di previdenza, si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 3916 depositata l’11 febbraio 2019.
I professionisti prossimi all’avvio del trattamento pensionistico, se non pagheranno integralmente le somme dovute rischieranno, sia pure temporaneamente, il blocco della pensione. Gli altri potranno attendere e verificare se la Cassa di previdenza competente intenda dare avvio alle azioni esecutive per la riscossione delle sanzioni e degli interessi.

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