Con la risposta a interpello n. 81 del 25 marzo 2019 l'Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, di una
cessione del ramo d’azienda.
Nell’ambito dell’imposizione diretta, l’istituto dell’azienda non trova una sua definizione, rendendo necessario il rinvio alla nozione fornita dall’art. 2555 c.c. che qualifica l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Per tale ragione, l’azienda può essere definita un insieme di beni eterogenei, costituenti un complesso caratterizzato da un’unità funzionale, determinata dal coordinamento realizzato dall’imprenditore tra i diversi elementi patrimoniali e dall’unitaria destinazione dei medesimi a uno specifico fine produttivo.
Occorre quindi che ci sia l’organizzazione, nei beni e nel loro fine per l’esercizio dell’impresa. In altri termini, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività di impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.
Quanto dunque ai fini delle imposte dirette con riferimento alla società cessionaria, a fronte dell’onere sostenuto per l’acquisto del ramo di azienda si avrà il riconoscimento del valore fiscale dei beni acquisiti e l’eventuale differenza sarà attribuita ad avviamento, deducibile ai fini dell’IRES ai sensi dell’art. 103 TUIR.
Per la società cedente, la plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, TUIR. Tale plusvalenza può beneficiare della rateizzazione, nel caso in cui il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni.
Invece, con riguardo al trattamento IVA nel caso di trasferimento di un ramo d’azienda, è applicabile il D.P.R. n. 633/1972 nella parte in cui dispone che non sono considerate cessioni di beni le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto aziende o rami di azienda.
Questa cessione è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale. Per tale ragione se una disposizione ha per oggetto più beni e diritti per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti sia pattuito un corrispettivo distinto.
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