riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali
05 luglio 2017
• Per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 (anziché 31.12.2017) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (per i quali spetta la detrazione del 70-75%), i soggetti incapienti (rientranti nella no tax area) nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese, in luogo della detrazione Irpef del 65% (o del 70-75%) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
• La sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione maggiorata del 70-75% è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal D. Mise 26.06.2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto da emanare entro il 30.09.2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.
• I soggetti che effettuano gli interventi per i quali si fruisce della detrazione maggiorata, diversi da quelli rientranti nella no tax area, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
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